In estate, abbiamo dedicato una delle nostre interviste per la rubrica La parola a al ruolo del responsabile del benessere animale, parlandone con il portavoce di Research4Life Giuliano Grignaschi. Come abbiamo detto nell’occasione, per assicurare il benessere psicofisico degli animali impiegati nella sperimentazione è fondamentale il ruolo dell’Organismo Preposto al Benessere Animale – organismo formato da figure tra loro differenti. Fra queste, vi è quella del/la veterinario/a: quali compiti svolge? Il ruolo è legato strettamente alla valutazione del benessere fisico degli animali negli stabulari?

Ne parliamo con Francesca Vitari, veterinaria designata dell’Istituto Mario Negri.

Quali sono i compiti e il ruolo del/la veterinario/a parte dell’OPBA?

All’Art. 24 del Decreto legislativo del 4 marzo 2014 sulla protezione degli animali usati a fini scientifici è specificato che il veterinario designato (VD) “prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali”. In realtà, il ruolo del VD è molto complesso e articolato: inizia con la consulenza ai ricercatori per la scelta delle procedure da attuare, stabilendone le modalità di esecuzione in modo da causare il minor dolore/sofferenza/distress possibile agli animali. Definisce inoltre, in maniera scrupolosa, i possibili interventi da attuare e le terapie farmacologiche di anestesia e analgesia da applicare. Prosegue con la sorveglianza e il controllo “pratico” dello svolgimento delle procedure, con il controllo dello stato di salute e del benessere degli animali e decide gli interventi farmacologici e/o gestionali che vanno attuati per migliorare e rendere adeguata la condizione. Inoltre, il VD collabora all’assistenza e al buon mantenimento degli animali in merito alla gestione delle specifiche necessità e al mantenimento di uno stato sanitario adeguato. Il ruolo prevede anche la stesura di programmi di reinserimento e riabilitazione, poiché gli animali, in alcuni casi specifici, possono essere ceduti in affidamento ad associazioni di protezione animale autorizzate.

Oltre a ciò, il VD è parte dell’Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) con il compito di valutare ogni proposta di progetto. In particolare, nel documento di descrizione del progetto, esamina a fondo le procedure previste, le terapie farmacologiche, gli interventi da attuare per garantire un adeguato stato di salute e benessere degli animali e gli aspetti/segni da valutare per il monitoraggio della salute degli animali (score sheet). Collabora dunque all’emissione di un parere motivato sulla base del quale si potrà richiedere autorizzazione allo svolgimento del progetto alle autorità competenti.

Il VD, essendo figura di garanzia, non può prendere parte all’esecuzione dei progetti.

Si tratta di un lavoro legato strettamente al benessere fisico degli animali, oppure si curano anche gli aspetti legati al benessere psicologico (per esempio valutando la presenza di stress)?

Vengono valutati tutti gli aspetti che concernono la salute e il benessere degli animali. Lo stress che possiamo definire psicologico viene sempre tradotto dall’animale in una manifestazione principalmente comportamentale (es. eccessiva pulizia del mantello, ripetizione degli stessi movimenti, etc), che viene valutata e osservata contribuendo così a definire il disagio/sofferenza provato dall’animale. In seguito all’osservazione di questi aspetti, il VD stabilisce le misure necessarie da attuare per alleviare tale condizione.

Come si arriva a questo ruolo? Cioè, è prevista una formazione specifica dopo la laurea in veterinaria, o è prevista un particolare tipo di esperienza…?

Per poter svolgere l’attività di Veterinario Designato occorre essere in compliance con quanto descritto nel Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 e cioè avere una laurea magistrale in medicina veterinaria e un titolo di studio universitario di terzo ciclo che attesti le competenze specifiche. Per tutti coloro che erano già VD prima dell’entrata in vigore del DM 5 agosto 2021 è prevista la “disciplina transitoria”, secondo la quale la qualifica di VD è valida a condizione che per almeno 30 mesi nell’arco dei 5 anni precedenti si sia svolto il compito ai sensi del D.Lvo 26/2014.

Secondo il DM sopra citato, anche il VD, come le altre figure coinvolte nello svolgimento della sperimentazione animale, ha l’obbligo di aggiornamento (sviluppo professionale continuo).

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