Come viene assicurato il benessere psicofisico degli animali ospitati negli stabulari e impiegati nella sperimentazione? In Italia, è il Ministero della Salute ad aver individuato le figure responsabili: in particolare, è previsto che chiunque allevi, fornisca e utilizzi gli animali abbia, all’interno della propria struttura, un Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA). È in carico all’OPBA l’esame preventivo dei progetti di studio e ricerca che vogliono impiegare gli animali: questo organismo deve infatti esprimersi sulla possibilità di impiegare metodi complementari, che non richiedano l’uso degli animali; verificare la rilevanza tecnico-scientifica del progetto e che la normativa sia rispettata; assicurarsi che chi impiaga gli animali abbia adeguata formazione… È solo dopo il parere positivo dell’OPBA che un progetto passa poi al Ministero della Salute, che darà o meno il via libera all’uso dei modelli animali richiesti.
Un compito come quello dell’OPBA richiede diverse competenze; per questa ragione, l’organismo non è formato da una singola figura ma da diversi attori specifici che lavorano in modo sinergico e complementare per garantire che il benessere degli animali sia salvaguardato sotto diversi aspetti.

L’OPBA prevede infatti almeno un veterinario, un membro scientifico (per le strutture nelle quali gli animali sono utilizzati) e un responsabile del benessere animale.

È su quest’ultimo ruolo che ci soffermiamo oggi, chiedendo a Giuliano Grignaschi, portavoce di Research4Life nonché responsabile del benessere animale dell’Università di Milano, quali sono i principali compiti e responsabilità di questo ruolo.

Che compiti ha il/la responsabile del benessere animale? E con chi si confronta principalmente?

Dobbiamo necessariamente partire dalla definizione del ruolo di Responsabile del Benessere Animale (RBA) data dalla Normativa Vigente (D.Lvo 26/2014, Art. 3_Comma 1_lettera h): la persona responsabile del benessere e dell’assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti.

All’Art. 22, Comma 3 dello stesso Decreto sono specificati i compiti principali dell’RBA, che è “responsabile della sistemazione e della cura degli animali”. In sostanza, per chi non vuole leggere il Decreto nel dettaglio, ciò che l’RBA deve assicurare è che ogni particolare in merito al mantenimento degli animali (cibo, acqua, alloggio, assistenza, trasporto, programmi di reinserimento etc) sia perfettamente e costantemente allineato con quanto richiesto dalla norma. Per esempio, che le condizioni ambientali siano le migliori, non manchino mai il nutrimento adeguato e l’abbeverazione e che ogni giorno (365 giorni/anno) gli animali abbiano assistenza da parte di personale qualificato.

Oltre a questi compiti molto “pratici”, l’RBA è anche una figura prevista dalla norma all’interno dell’Animal Welfare Body indicato nella Direttiva Europea, tradotto in Italia nell’Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) con compiti più ampi. All’RBA infatti viene anche chiesto, in quanto membro dell’OPBA, di valutare ogni singola proposta di progetto e di collaborare all’emissione di un parere motivato sulla base del quale si potrà richiedere autorizzazione allo svolgimento del progetto alle autorità competenti.
Quindi una serie di compiti che, svolti a strettissimo contatto con il Veterinario Designato, portano ad avere un altissimo livello di controllo di tutto ciò che accade nello stabulario, nell’interesse del benessere degli animali ospitati.

Perché è stata istituita questa figura?

Difficile per me rispondere a questa domanda. Posso solo azzardare un’ipotesi: la figura è stata istituita per dare garanzia alla comunità che ci sia un effettivo controllo sul rispetto delle normative che regolamentano queste attività. È infatti sempre importante che, laddove esistono delle regole, ci siano anche diversi livelli di controllo: interni alle strutture ed esterni, cioè terzi rispetto alle strutture stesse.

È necessario un percorso formativo particolare per diventare responsabile del benessere animale?

Assolutamente sì. La formazione e l’aggiornamento richiesti a tutte le figure che, a vario titolo, giocano un ruolo nello svolgimento delle sperimentazioni (ricercatori e personale addetto alla cura degli animali) sono descritti dettagliatamente nel Decreto Ministeriale 5 agosto 2021. Per i nuovi RBA sono necessari:

  • Laurea magistrale in medicina veterinaria o medicina e chirurgia o biologia o biotecnologie mediche o veterinaria e farmaceutica o scienze zootecniche e tecnologie animali
  • Titolo di studio universitario di terzo ciclo (dottorato)
  • Attestato di formazione specifico

Per tutti coloro (come me, per esempio) che erano già RBA prima dell’entrata in vigore del DM 5 agosto 2021 è prevista la “disciplina transitoria”, secondo la quale la qualifica di RBA è valida a condizione che per almeno 30 mesi nell’arco dei 5 anni precedenti si sia svolto il ruolo ai sensi del D.Lvo 26/2014.
È infine importante ricordare che l’RBA, essendo figura di garanzia, non può prendere parte all’esecuzione dei progetti.

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